Il licenziamento collettivo si verifica quando un'azienda deve ridurre significativamente il personale a causa di trasformazioni produttive o crisi economiche. Questo tipo di licenziamento non è arbitrario, ma segue criteri ben definiti imposti dalla legge per proteggere i lavoratori e garantire un processo equo. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è e come funziona la procedura di licenziamento collettivo, i criteri necessari per la sua attuazione e le possibili ripercussioni per i lavoratori coinvolti.
Per avviare un licenziamento collettivo, un'azienda deve soddisfare specifici requisiti. Primo fra tutti, deve impiegare più di 15 dipendenti. Inoltre, la legge stabilisce che devono essere effettuati almeno 5 licenziamenti in un arco di 120 giorni all'interno della stessa unità produttiva, o 10 in più unità nella stessa provincia, o 20 in unità diverse in più province. Questi licenziamenti devono essere direttamente connessi a modifiche strutturali, come la reingegnerizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di nuove tecnologie, o a causa di fusioni, acquisizioni o scissioni aziendali.
La procedura inizia con una comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali. L'azienda deve fornire dettagli specifici sui motivi del licenziamento collettivo e sul numero di lavoratori coinvolti. Questa fase permette alle rappresentanze di valutare le ragioni aziendali e proporre eventuali alternative al licenziamento.
Dopo la comunicazione iniziale, si tiene un periodo di consultazione con le rappresentanze sindacali. Questo periodo deve durare almeno 45 giorni, o 30 giorni se i lavoratori coinvolti sono meno di 10. Durante questo tempo, si esaminano le possibilità di reinserimento dei lavoratori e le misure sociali di riqualificazione. Se le parti raggiungono un accordo, il processo può concludersi con la stipula di una intesa sindacale. In caso contrario, segue una fase amministrativa ulteriore, durante la quale si cerca di trovare una soluzione con la partecipazione degli organi amministrativi.
I criteri utilizzati per decidere quali lavoratori licenziare sono definiti per legge e includono:
Questi criteri sono pensati per minimizzare l'impatto sociale del licenziamento collettivo e per proteggere i lavoratori più vulnerabili. In presenza di un accordo sindacale, i criteri possono essere adattati per riflettere le necessità specifiche dei lavoratori e dell'azienda.
L'articolo 4 comma 9 della Legge 223/1991 stabilisce che, al termine della consultazione sindacale e all'invio delle lettere di licenziamento, il datore di lavoro deve comunicare ai sindacati e all'UPLMO i nominativi dei lavoratori licenziati e le modalità di scelta, entro sette giorni. La normativa impone di illustrare perché sono stati scelti specifici lavoratori, basandosi su criteri concordati o legali, e di fornire un confronto tra tutte le posizioni lavorative. La violazione di queste disposizioni può portare a conseguenze significative, inclusa la possibilità di impugnare i licenziamenti.
Un licenziamento collettivo può essere giudicato illegittimo se non rispetta le procedure legali richieste, come la consultazione delle rappresentanze dei lavoratori o se si basa su motivazioni discriminatorie (es. genere, etnia, orientamento sessuale). Inoltre, se l'azienda non dimostra giustificazioni oggettive come una reale necessità di riduzione dei costi, il licenziamento può essere impugnato.
I lavoratori hanno diritto di impugnare un licenziamento collettivo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione formale attraverso una lettera di contestazione. Successivamente, hanno 180 giorni per depositare un ricorso in tribunale o richiedere un tentativo di conciliazione.
Il giudice del lavoro ha il compito di verificare la correttezza formale e sostanziale dei licenziamenti collettivi. Qualora il procedimento presenti vizi di forma o mancanza di giustificazioni valide, il giudice può dichiarare il licenziamento illegittimo.
In questi casi, i lavoratori potrebbero essere reintegrati o ricevere una indennità compensativa, la cui entità è determinata dal giudice stesso.