Chi versa l’assegno di mantenimento può fruire di una deduzione fiscale nella dichiarazione dei redditi.
Il mantenimento è un onere che può essere dovuto all’ex coniuge oppure ai figli, con le dovute differenze.
Nella dichiarazione dei redditi, con il Modello 730 o con il Modello Redditi, può essere dedotto solo in un caso.
Vediamo a chi spetta la deduzione e come funziona.
La parte che corrisponde l’assegno di mantenimento all’ex coniuge può fruire di una deduzione fiscale nella dichiarazione dei redditi.
L’assegno di mantenimento è una misura economica che viene corrisposto dal coniuge economicamente più forte verso l’altro coniuge con reddito inferiore non in grado di provvedere al suo sostentamento autonomamente.
Quando sussiste una disparità economica tra i due ex componenti di una coppia, chi tra i due ha un reddito inferiore ha diritto a richiedere l’assegno di mantenimento. La deduzione fiscale è disciplinata dal DPR n. 917/1986, articolo 10, comma 1, lettera c). I versamenti sono considerati oneri deducibili, ovvero spese che abbattono la base imponibile, consentendogli di pagare meno tasse.
Non sempre è possibile portare le spese in deduzione. Spetta solo quando i versamenti sono stati corrisposti per:
È bene far presente che la deduzione è ammessa solo quando è presente l’apposito provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Quando non spetta la deduzione fiscale?
Inoltre, la quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
Per quanto riguarda le maggiori somme corrisposte a titolo di adeguamento Istat si possono dedurre solo quando la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’ex coniuge. Ciò vuol dire che non è possibile fruire della deduzione fiscale per gli assegni corrisposti volontariamente.
L’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sul funzionamento della deducibilità. Quando l’importo indicato nel provvedimento del Giudice comprende anche la quota per il mantenimento dei figli, allora si può dedurre il 50% del totale.
Si possono dedurre gli importi pagati a titolo di arretrati anche qualora corrisposti in un’unica soluzione. Tuttavia, devono rappresentare un’integrazione degli assegni pensionistici precedenti.
Inoltre, come comunicato dall’Agenzia delle entrate, è stata ammessa la deducibilità anche dei canoni d’affitto e delle spese condominiali determinati dal giudice e corrisposti periodicamente dall’ex coniuge.
Invece, per quanto riguarda gli assegni alimentari periodici corrisposti all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche se gli importi vengono utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti il dovuto che sono state versate in suo favore.
Sono anche deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo e che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
L’ex coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, come abbiamo visto, può portarlo in deduzione durante la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dove deve essere indicato l’importo?
Il contribuente deve dichiarare l’importo e il codice fiscale del coniuge percettore e, inoltre, presentare la seguente documentazione: