Il conferimento di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) PIR Compliant in Piani Individuali di Risparmio (PIR) Alternativi rappresenta un tema di grande rilevanza fiscale, con alcuni aspetti normativi e fiscali su cui l’Agenzia delle Entrate si è soffermata per fornire chiarimenti. Andiamo a vedere qual è il quesito specifico posto dall'ente di previdenza obbligatoria, noto come "Cassa", e le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in merito alla valorizzazione delle quote di FIA Alfa e FIA Beta.
L'ente di previdenza obbligatoria denominato "Cassa", detiene quote in due fondi di investimento alternativi chiusi italiani: FIA Alfa e FIA Beta. Entrambi i fondi sono qualificati come OICR PIR Compliant, con FIA Alfa che ha ottenuto questa qualifica a partire dal 20 marzo 2023, mentre FIA Beta è PIR Compliant sin dall'inizio della sua operatività. Le quote dei fondi sono state sottoscritte rispettivamente il 5 ottobre 2021 e il 15 marzo 2022.
La "Cassa" ha sottoscritto un impegno di capitale, versato progressivamente in base ai richiami della società di gestione del risparmio (SGR), con le quote integralmente emesse sin dalla sottoscrizione.
Le quote dei fondi sono attualmente detenute nel regime naturale del risparmio amministrato, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 461/1997, presso le SGR istitutrici. La "Cassa" intende trasferire il totale delle quote detenute nei fondi in due distinti rapporti PIR, uno per ogni fondo, per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La "Cassa" ha richiesto chiarimenti sulle modalità di valorizzazione delle quote detenute nei fondi FIA ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017. In particolare, è stata sollevata la questione del "presumibile valore di realizzo" delle quote già possedute alla data dell'apporto.
Per determinare i redditi di capitale e diversi, la "Cassa" propone di riferirsi al NAV (Net Asset Value) dell'ultimo prospetto periodico disponibile alla data del conferimento nel PIR, rettificandolo con le movimentazioni intervenute nel frattempo. Inoltre, per l'individuazione del costo medio ponderato delle quote da conferire, la "Cassa" ritiene che si debba seguire i principi generali di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto al momento della realizzazione del reddito tassato.
Per quanto riguarda la possibile esenzione fiscale dei redditi relativi alle quote del FIA Alfa, la "Cassa" sostiene che i proventi percepiti dopo la data dell'apporto nel piano debbano beneficiare integralmente del regime agevolativo previsto dalla normativa PIR. Questo indipendentemente dalla data di modifica regolamentare che ha reso il fondo PIR Compliant.
La "Cassa" propone dunque che la valorizzazione delle quote di OICR non quotati dovrebbe essere fatta sempre con riferimento al NAV dell'ultimo prospetto periodico disponibile, rettificato delle movimentazioni intervenute. Inoltre, per quanto riguarda i redditi diversi, si applica l'articolo 68, comma 6, del TUIR e l'articolo 6, comma 6, del D. Lgs. n. 461/1997. In caso di minusvalenza, questa viene determinata come differenza tra il valore normale delle quote e il costo di sottoscrizione/acquisto, aumentato degli oneri inerenti alla sottoscrizione.
Per individuare il valore fiscale di carico al momento della realizzazione del presupposto tassabile, assumono rilevanza le eventuali movimentazioni di valore delle quote intervenute dopo la data del prospetto periodico preso a riferimento e fino alla data del conferimento nel piano. Rilevano anche gli interessi di equalizzazione pagati o incassati, considerati oneri inerenti alla sottoscrizione.
La Legge di Bilancio 2017 introduce un regime di agevolazione fiscale per gli investimenti qualificati, permettendo agli enti di previdenza obbligatoria e ai fondi pensione di destinare fino al 10% dell'attivo patrimoniale agli investimenti qualificati e ai PIR. La non imponibilità dei redditi finanziari si applica sia ai redditi di capitale che ai redditi diversi, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni.
Gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi pensione possono investire in PIR ordinari e PIR alternativi. I PIR alternativi, introdotti dal comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, ampliano le possibilità di investimento, consentendo una maggiore diversificazione. Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, questi investimenti devono rispettare le specifiche normative di composizione, concentrazione e liquidità.
Le circolari n. 3/E del 2018, n. 19/E del 2021 e n. 10/E del 2022 forniscono dettagli sui requisiti degli investimenti qualificati e sui PIR. La circolare n. 19/E del 2021, in particolare, chiarisce l'inclusione delle quote di fondi di investimento alternativi (FIA) nei PIR alternativi, sottolineando la necessità di rispettare i vincoli di investimento specificati nei regolamenti di gestione degli OICR.
Gli OICR PIR Compliant devono rispettare le regole di investimento stabilite dalla normativa fiscale sui PIR, inclusi i divieti di investimento in Paesi non collaborativi e i limiti di concentrazione. Questi fondi, soggetti alla vigilanza delle autorità competenti, devono esplicitare nei loro regolamenti i vincoli e i limiti previsti. In assenza di una previsione esplicita, il regolamento deve essere adeguato per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
Il PIR può essere costituito attraverso vari tipi di rapporti finanziari con intermediari abilitati, tra cui rapporti di custodia o amministrazione, gestione di portafoglio e contratti di assicurazione sulla vita che rispettino i requisiti di investimento. La circolare n. 3/E del 2018 precisa che è necessario un rapporto stabile e continuativo con un operatore professionale per l'applicazione del regime PIR.
Il conferimento di quote o azioni di OICR nei PIR è considerato una cessione a titolo oneroso, soggetta all'imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale delle quote alla data del conferimento e il costo fiscalmente riconosciuto. Per gli OICR quotati, il valore coincide con quello di mercato, mentre per quelli non quotati si utilizza il valore risultante dagli ultimi prospetti periodici disponibili.
Per la determinazione del reddito, il valore di conferimento delle quote non quotate si basa sull'ultimo prospetto periodico, rettificato per eventuali variazioni intervenute fino alla data del conferimento. Questo approccio garantisce che i redditi di capitale maturati fino alla data del conferimento siano esclusi dal regime agevolato. L'intermediario è responsabile dell'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale maturati.
Nel caso di OICR già istituiti che rispettano i vincoli di investimento ma non lo esplicitano nei regolamenti, è necessario adeguare i regolamenti per usufruire delle agevolazioni fiscali. La disciplina agevolativa si applica solo successivamente a tali modifiche regolamentari.
Nel caso specifico della "Cassa" che intende conferire le quote dei FIA in appositi PIR alternativi presso le SGR che li hanno istituiti, la valorizzazione delle quote avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. Le SGR sono tenute ad applicare le ritenute sui redditi di capitale maturati alla data del conferimento, determinati come differenza tra il valore delle quote dall'ultimo prospetto periodico e il costo medio ponderato.
Il regime di non imponibilità dei PIR, sia ordinari che alternativi, rappresenta un'importante agevolazione fiscale per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi pensione. Tuttavia, è essenziale rispettare rigorosamente i vincoli e i requisiti di investimento previsti dalla normativa per poter beneficiare di tali agevolazioni. Le circolari dell'Agenzia delle Entrate forniscono importanti chiarimenti per l'applicazione corretta della normativa, garantendo che gli investimenti qualificati siano gestiti in conformità con le disposizioni fiscali vigenti.