Capita spesso che le aziende chiedano ai propri lavoratori di fare ore in più con cadenza frequente e con ritmi di lavoro molto elevati: si può licenziare un dipendente che rifiuta di fare gli straordinari? In alcuni casi, infatti, i lavoratori dipendenti, già molto provati, rifiutano di fare delle ore extra, soprattutto quando gli straordinari sono richiesti dai datori di lavoro con regolarità.
Questi ultimi non sempre prendono bene i rifiuti e allora cercano di licenziare i dipendenti in questione. La questione che andremo a chiarire nel testo è proprio quella se è legittimo licenziare un lavoratore solo perché ha rifiutato di fare ore di straordinario.
Per farlo, però, occorre avere un quadro sulle ore di straordinario, spiegando quali sono i limiti.
Il lavoro straordinario è consentito dalla legge, ma nel rispetto di determinati limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 66/2003 e dalla contrattazione nazionale collettiva di riferimento.
In linea generale, ferme restando diverse previsioni dei CCNL di riferimento, lo straordinario non può superare le 8 ore settimanali. Lo straordinario non deve superare, di regola, le 250 ore annuali, a meno di regole diverse previste dai contratti collettivi.
Devono essere comunque rispettati i riposi giornalieri, settimanali e compensativi.
I lavoratori dipendenti hanno tutto il diritto di rifiutare di fare ore di straordinario, esponendo quali sono le motivazioni. Tra queste, per esempio, potrebbe esserci quella di problemi di salute oppure altri impegni di tipo familiare: si pensi, per esempio, alla necessità di accudire un genitore anziano oppure un figlio minore.
Casi come questi, o come altri, sono pienamente giustificati. Cosa deve fare il lavoratore? È bene che comunichi preventivamente al datore di lavoro le condizioni e i motivi personali che gli precludono di effettuare gli straordinari. Si tratta del modo migliore per evitare che il datore di lavoro possa addebitargli sanzioni disciplinari o, nei casi più estremi, il licenziamento.
Superati i limiti massimi oppure violando i periodi di riposo spettanti ai lavoratori, il lavoro straordinario è illegittimo e il licenziamo non può essere giustificato.
Quando, invece, il lavoro straordinario viene rifiutato dal lavoratore, ma rientra nei limiti di ammissibilità, allora il licenziamento può essere disposto solo se il rifiuto da parte del dipendente è sistematico.
La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 10623/2023, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che aveva sempre e sistematicamente rifiutato lo svolgimento degli straordinari, creando disagi organizzativi. È stato ribadito che il licenziamento non può essere disposto quando il rifiuto è episodico, ma se il lavoratore rifiuta di fare ore di straordinario sistematicamente allora manifesta una forma di insubordinazione che giustifica il licenziamento da parte del datore di lavoro.
Il licenziamento per rifiuto di svolgere il lavoro straordinario rientra nelle ipotesi di licenziamento disciplinare, ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Questo tipo di licenziamento deve essere preceduto da una contestazione formale degli addebiti per dare al lavoratore il tempo e il modo di difendersi. In che modo? Il lavoratore dipendente potrebbe esporre le proprie osservazioni oppure produrre documenti per giustificarsi.
In mancanza di tali garanzie, il licenziamento è nullo e può essere impugnato presso il giudice del Lavoro entro 180 giorni. Il ricorso, però, deve essere preceduto da una contestazione formale, da inviare per iscritto al datore di lavoro entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di licenziamento.
Al contempo, però, possono essere avviate le procedure di soluzione concertativa con l’ausilio dei sindacati e l’intermediazione della Direzione territoriale del lavoro.
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