La Circolare N. 17/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 riguardanti il regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società e enti non residenti. Queste modifiche, specificate nel comma 59 dell'articolo 1, riguardano principalmente il trattamento fiscale per enti non residenti nell'Unione Europea (UE) o nello Spazio Economico Europeo (SEE) che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia.
Andiamo ora a illustrare i dettagli della disposizione fiscale come scritto nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) estende il regime di "participation exemption" alle plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti in Italia, privi di una stabile organizzazione sul territorio italiano. Questa estensione riguarda le società residenti in stati membri della UE o del SEE che garantiscono uno scambio adeguato di informazioni fiscali e sono soggetti a un'imposta sul reddito delle società. Il riferimento a "società ed enti commerciali" limita l'applicazione del regime alle entità che non imputano il reddito ai soci per trasparenza, escludendo così i soggetti non commerciali e le persone fisiche non residenti.
Questo adeguamento normativo risponde alla necessità di conformare il trattamento fiscale italiano alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), garantendo parità di trattamento tra soggetti residenti e non residenti in materia di tassazione delle plusvalenze.
L'ambito oggettivo del nuovo comma 2-bis copre le plusvalenze definite dall'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. Queste partecipazioni devono rappresentare una percentuale di diritti di voto superiore al 2% per azioni negoziate in mercati regolamentati o al 5% per altre partecipazioni. La norma esclude specificamente le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società semplici e da quelle previste dal comma 4 dello stesso articolo.
Il trattamento fiscale delle plusvalenze si applica solo se tali partecipazioni non sono riferibili a una stabile organizzazione in Italia, poiché in caso contrario, la plusvalenza sarebbe assoggettata al regime di participation exemption secondo l'articolo 87 del TUIR. Questo regime fiscale mira a evitare la doppia imposizione economica sui dividendi e sulle plusvalenze, trattando queste ultime come esenti da tassazione quando derivano da partecipazioni qualificate detenute da soggetti residenti o non residenti UE/SEE senza stabile organizzazione in Italia.
Per applicare il regime fiscale descritto, è essenziale verificare che le società non residenti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, del TUIR. Questi includono l'obbligo che la partecipazione detenuta sia contabilmente e funzionalmente connessa all'entità non residente e che tale partecipazione soddisfi le condizioni di qualificazione come partecipazione qualificata. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate mantiene il diritto di contestare la natura abusiva di tali operazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Le nuove disposizioni escludono specificamente le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società semplici e enti equiparati, come stabilito dall'articolo 5 del TUIR. Questa esclusione è dovuta al fatto che tali entità non svolgono attività commerciale, non soddisfacendo così il requisito di esercizio di un'impresa commerciale, necessario per rientrare nel regime di participation exemption. Inoltre, le plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato sono escluse, salvo dimostrazione contraria.
Le cessioni di partecipazioni rilevanti ai fini della norma includono sia le partecipazioni quotate che quelle non quotate. Per qualificarsi, una partecipazione deve rappresentare una percentuale significativa di diritti di voto o di partecipazione al capitale, come specificato dall'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR. Non rientrano nel regime fiscale agevolato strumenti come le obbligazioni convertibili, che non rappresentano una partecipazione effettiva ma solo potenziale.
Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 68 del TUIR estende il regime di participation exemption, che finora riguardava solo i residenti, anche ai non residenti in UE o SEE senza stabile organizzazione in Italia. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono tassate solo per il 5% del loro ammontare. Questo importo viene sommato algebricamente alle eventuali minusvalenze della stessa categoria, con la possibilità di riportare in deduzione l'eccedenza di minusvalenze nei successivi quattro periodi d'imposta, a condizione che siano dichiarate correttamente.
Questo regime agevolato non si applica alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società situate in paesi a fiscalità privilegiata. Inoltre, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è fissata al 26%, conformemente all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. La norma prevede anche che tutte le cessioni di partecipazioni avvenute entro un periodo di dodici mesi siano considerate cumulativamente per determinare se si è raggiunta la soglia di qualificazione.
Il nuovo regime fiscale mira a uniformare il trattamento delle plusvalenze per i soggetti non residenti con quello dei residenti, in linea con le direttive europee. Le società non residenti, per beneficiare del regime di esenzione, devono essere soggette a un'imposta sul reddito delle società nel loro paese di residenza, con un sistema fiscale comparabile a quello italiano. Questo principio assicura che le plusvalenze non siano tassate due volte e promuove un trattamento equo e non discriminatorio tra entità residenti e non residenti.