L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 165/2024, ha affrontato la questione della tassazione relativa a un atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di un trust. La richiesta di chiarimento proviene dall'Istante, trustee del Trust, che cerca di capire se tale rinuncia sia soggetta a imposte sulle successioni e donazioni, nonché a imposte ipotecarie e catastali.
Il Trust è stato costituito nel 2012 con l'obiettivo di sostenere i bisogni dei beneficiari, inclusi discendenti in linea diretta dell'Istante e di sua figlia. Il Trust, regolato dalla legge di Jersey, è stato finanziato con beni immobili e gestito da un trustee con il supporto di un guardiano. L'atto costitutivo permette l'uso dei fondi del Trust per sostenere i beneficiari in caso di necessità economiche o mediche.
Di recente, è stato deciso di risolvere il Trust, con il consenso di tutti i beneficiari e delle parti coinvolte, restituendo i beni immobili ai Disponenti nelle proporzioni originali. La risoluzione avviene attraverso un atto di rinuncia dei beneficiari, senza nuovi apporti immobiliari.
L'Istante chiede se l'atto di rinuncia da parte dei beneficiari comporti l'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecarie e catastali. Secondo la normativa italiana, in particolare la circolare n. 34/E del 2022, l'imposizione proporzionale delle imposte di donazione avviene solo al momento del reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari finali. L'Istante sostiene che, nel caso in esame, non vi sia un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza, poiché i beni tornano ai Disponenti, i quali erano i proprietari originali.
Il trust è un istituto di origine anglosassone, introdotto in Italia attraverso la Convenzione dell'Aja del 1985. Esso permette a un soggetto, detto disponente, di trasferire beni a un trustee affinché li gestisca secondo le finalità stabilite dall'atto istitutivo del trust. I beni conferiti nel trust diventano parte di un patrimonio separato, che è distinto dal patrimonio personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. Questo meccanismo protegge i beni del trust da eventuali azioni dei creditori dei suddetti soggetti.
La normativa italiana, attraverso il Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), distingue tra trust trasparenti e opachi. Nei trust trasparenti, i redditi prodotti sono imputati direttamente ai beneficiari e tassati come redditi di capitale. Nei trust opachi, invece, i redditi sono tassati in capo al trust stesso, che è considerato un soggetto passivo ai fini dell'IRES. Per quanto riguarda la tassazione indiretta, la costituzione di un trust non comporta l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni fino al momento in cui i beni sono definitivamente attribuiti ai beneficiari.
La rinuncia alla posizione di beneficiario di un trust, come descritto nel parere dell’Agenzia delle Entrate, non costituisce un trasferimento di ricchezza effettivo e stabile. Questo perché i beni del trust, in caso di rinuncia, tornano ai disponenti originari, non ai beneficiari. Pertanto, non si verifica il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. La Corte di Cassazione ha confermato che solo l'assegnazione definitiva dei beni ai beneficiari rappresenta un trasferimento di ricchezza tassabile.
L'atto di rinuncia alla posizione di beneficiario e la conseguente cessazione del trust devono essere registrati, ma sono soggetti a imposta di registro in misura fissa se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Analogamente, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa, poiché la retrocessione dei beni ai disponenti non comporta un effettivo trasferimento di proprietà ai fini fiscali.
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