Dividendi, stop alla doppia tassazione: come è possibile richiedere il rimborso fiscale? A ribadirlo sono due recenti sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Siena e di Verona.
I verdetti degli Ermellini hanno ribadito che i titoli esteri non possono essere assoggettati a doppia tassazione. L’investitore ha la possibilità di chiedere il rimborso fiscale della quota di tasse trattenute all’estero. Il nuovo orientamento giurisprudenziale consentirebbe di chiedere un rimborso fiscale pari alla differenza tra la ritenuta locale e quella scontata. Lo Stato italiano ha deciso di intervenire in modo tale da rettificare i rapporti bilaterali intercorrenti con alcuni Stati.
Stop alla doppia tassazione dei dividendi e della quota di interessi percepiti per la presenza di titoli esteri detenuti nel portafoglio investimenti. A ribadirlo sono due recenti sentenze emesse dalle Corti di Giustizia Tributaria di Siena (verdetto n. 68) e di Verona (verdetto n. 423). Queste due sentenze hanno confermato le sentenze della Cassazione n. 25698 dell’anno 2022 e quella emessa nel corrente anno n. 10204.
Fino ad oggi il guadagno derivante da un investimento estero, oltre ad essere tassato nel Belpaese, subiva una doppia imposizione nel Paese estero. Cosa rischiava l’investitore? Il detentore di titoli esteri rischiava di subire una tassazione pari a 35 punti percentuali applicata in Svizzera, a 30 punti percentuali applicata negli Stati Uniti e a oltre 26 punti percentuali applicata in Germania.
L’investitore detentore di titoli esteri potrebbe chiedere il rimborso fiscale di una porzione di tasse trattenute all’estero. Le convenzioni internazionali prevedono l’applicazione di un’aliquota pari a 15 punti percentuali sui dividendi per gli investitori non residenti.
I dividendi di fonte estera in Italia sono assoggettati all’aliquota del 26 percento, che risulta essere computata su un imponibile pari al dividendo al netto delle ritenute operate all’estero nel caso in cui il guadagno sia percepito attraverso un intermediario creditizio italiano. Nel caso in cui il dividendo non sia percepito attraverso una banca italiana lo si deve calcolare al lordo senza dedurre la ritenuta che viene trattenuta all’estero. Su tale importo al lordo trova applicazione l’imposta sostitutiva pari al 26 percento: ciò comporta una penalizzazione. Inoltre, il Fisco italiano non riconosceva alcun credito di imposta per le ritenute operate all’estero.
Si tratta di un’interessante opportunità ora possibile grazie all’emissione delle recenti sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria. Se un soggetto residente in Italia possiede una partecipazione in una società tedesca si vede applicata la ritenuta operata dalla Germania sul dividendo percepito pari a 26,38 punti percentuali. Per la convenzione contro le doppie imposizioni non deve eccedere i 15 punti percentuali.
Nel caso in cui i titoli azionari sono detenuti presso una banca italiana, questo intermediario ha la funzione di sostituto di imposta. L’investitore beneficia di una tassazione dividendi effettiva pari a 37 punti percentuali costituita dal 15 percento versato al Fisco tedesco e dal 22 percento versato all’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, su un ammontare lordo pari a 100.000 euro, la ritenuta globale applicata è pari a 37mila euro. Nel caso in cui l’investitore non si avvalga di alcun intermediario che funga da sostituto di imposta, lo stesso dovrà gestire la fiscalità del dividendo percepito direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
Sul dividendo lordo trova applicazione la ritenuta del 26 percento e la tassazione effettiva scontata è pari a 41 punti percentuali. Il nuovo orientamento giurisprudenziale consentirebbe di chiedere il rimborso fiscale come differenziale tra la ritenuta locale e quella scontata. Lo Stato italiano non ha intenzione di perdere miliardi di euro, per questo punta a modificare le convenzioni bilaterali con Cipro, Filippine, Principato di Monaco, Arabia Saudita, Corea del Sud, Romania, Taiwan, Singapore, Malta, Hong Kong e Singapore.