Un emendamento al disegno di legge del "Lavoro" introdurrà un nuovo contratto misto, composto per una parte da lavoratore subordinato alle dipendenze e part time e per l'altra parte come partita Iva a regime forfettario, con tanto di applicazione della flat tax del 15% entro i limiti previsti da questo regime.
La prima considerazione che emerge da questa nuova formula di contrattualizzazione dei lavoratori è l'abbattimento del divieto di accesso al regime forfettario come avviene oggi per le partite Iva di cui alla legge 190 del 2014. La seconda considerazione è quella che i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, iscritti o meno a una Cassa previdenziale privata, debbano avere la possibilità di accedere a formule di lavoro alle dipendenze, almeno per una parte del lavoro, con suddivisione di diritti e obblighi.
Il disegno di legge è in calendario alla Camera dei deputati per lunedì prossimo, 23 settembre 2024, a partire dalle ore 11. La discussione riguarderà le disposizioni in materia di lavoro collegate alla manovra di finanza pubblica.
Il rapporto di lavoro si sdoppia e ammette una nuova formula con part time da dipendente e partita Iva forfettaria e Fisco agevolato. A prevederlo è un emendamento al disegno di legge "Lavoro" che prevede una deroga al divieto di accesso al regime forfettario. Una formula di lavoro "mista" della quale è attesa la discussione alla Camera dei deputati lunedì prossimo, 23 settembre 2024.
Si offre la possibilità ai datori di reclutare lavoratori regolarizzandoli con rapporti di lavoro in parte autonomo, con partita Iva a regime forfettario, e in parte part time alle dipendenze, per un numero di ore tra il 40% e il 50% di quelle previste per il tempo pieno.
Per la parte di lavoratore a regime forfettario, il lavoratore avrà la possibilità di pagare l'imposta sostitutiva delle tasse, pari al 15% di compensi e ricavi (flat tax). Sia per il lavoratore che per l'impresa datrice di lavoro si realizzerà un sistema che prevede meno tasse e meno costi retributivi e contributi.
La nuova opzione di rapporto di lavoro della quale si discuterà la prossima settimana ammetterà, dunque, la possibilità di accesso al regime forfettario per un'attività esercitata nei confronti di un datore di lavoro. Proprio questo passaggio è stato da sempre vietato dalla legge 190 del 2014 (legge di Bilancio 2015) che ha istituito la flat tax del 15%.
Si tratta di una deroga rispetto al divieto, per le partite Iva a regime forfettario, di esercitare la propria attività in maniera prevalente nei confronti di datori nei confronti dei quali sono in corso rapporti di lavoro o lo siano stati nei due anni precedenti l'apertura della partita Iva. L'attuale divieto è contenuto nella legge 190 del 2014 per contrastare il fenomeno delle false partite Iva.
La quota del rapporto di lavoro misto del quale si discuterà alla Camera lunedì 23 settembre 2023 dovrà rispettare i limiti della flat tax. Manterranno il 15% di imposta sostitutiva fissa i lavoratori che rimarranno - per la parte a partita Iva - entro il limite di 85.000 euro di compensi annui.
Nella nuova tipologia di contratto si introducono due declinazioni. La prima riguarda i professionisti iscritti a un Albo professionale o a registri e i datori di lavoro che occupino oltre 250 dipendenti. L'accesso a questa nuova formula di rapporto di lavoro è consentito in presenza di un contratto da dipendente a tempo parziale, per un impiego di almeno il 40% o il 50% delle ore del tempo pieno, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
Inoltre, è necessario che la quota di lavoro da svolgere con partita Iva mantenga l'estraneità alla subordinazione per quanto riguarda le modalità di erogazione della prestazione lavorativa, le giornate e l'orario di lavoro.
La seconda declinazione riguarda i professionisti non iscritti ad Albi o registri. Anche per questi lavoratori si evidenzia la necessità di derogare al divieto di accesso al regime forfettario in presenza della contestuale istituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze con necessario accordo di prossimità ai sensi di quanto prevede l'articolo 8 del decreto legge 138 del 2011.