Pronta la maxi sanatoria dal 2018 al 2022 per coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale. E se questa volta fosse davvero l’ultimo concordato per sanare le pendenze con il fisco? Il dubbio è lecito, considerato che è prevista una ridotta sanzione amministrativa per le violazioni relative ai periodi d’imposta non concordati con il contribuente. Le stesse condizioni si applicano a coloro che, per il periodo d’imposta dal 2018 al 2022, non hanno aderito al ravvedimento speciale. Vediamo insieme le principali caratteristiche del concordato preventivo biennale.
Con l’ufficialità del decreto Omnibus, avvenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 236, sono state rese operative le disposizioni normative contenute nella legge n. 143/2024, di conversione del Dl n. 113/2024.
Il testo è stato arricchito di altri 22 articoli e contiene diverse novità, dal bonus Natale 2024 al concordato preventivo biennale. Analizziamo la disciplina degli articoli 2-ter e 2-quater.
Da un lato c’è la proposta del fisco di aderire al concordato preventivo biennale e dall’altro le sanzioni amministrative per il periodo non concordato preventivamente.
Nella fase di conversione del Dl Omnibus è stata ampliata la disciplina normativa basata sul concordato preventivo biennale.
L’aspetto più interessante riguarda la riduzione delle soglie per l’applicazione delle sanzioni aggiuntive, denominate accessorie, previste nell’articolo 2-bis per violazioni delle regole fiscali.
È chiaro che si tratta di un discorso molto ampio, che riguarda sia le sanzioni amministrative applicate per la violazione delle imposte o tributi relativi al periodo non concordato, ma anche il contribuente che decade dal diritto all’agevolazione per inosservanza degli obblighi normativi. Disposizioni che interessano anche i contribuenti che aderiscono o non al ravvedimento speciale per il periodo d'imposta compreso tra il 2018 e il 2022.
In particolare, in base alle recenti disposizioni fiscali, sono previste significative riduzioni delle sanzioni aggiuntive per i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
Situazione | Descrizione | Riduzione Sanzioni |
Proposta di concordato biennale non accolta | Il contribuente non aderisce alla proposta di un accordo preventivo per regolarizzare i tributi. | Sanzioni accessorie ridotte della metà |
Decadenza dal concordato biennale | Il contribuente aderisce alla proposta del fisco, ma non rispetta gli obblighi e decade dal beneficio della misura agevolativa. | Sanzioni accessorie ridotte della metà |
Contribuenti che non si sono avvalsi del ravvedimento (2018-2022) | I contribuenti che, pur potendo aderire a una misura agevolativa, non hanno utilizzato il ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. | Sanzioni accessorie ridotte della metà |
Come riportato da fiscooggi.it, l’articolo 2-quater introduce una sorta di condono per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale.
In particolare, viene previsto un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, la cui adesione deve essere formalizzata entro il 31 ottobre 2024.
Per tale periodo d’imposta, i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione versando un'imposta sostitutiva, in sostituzione delle regolari imposte sui redditi e le addizionali, inclusa l'Irap.
La normativa vigente prevede di calcolare la base imponibile prendendo in esame il punteggio ISA di ciascun anno, con una riduzione del 30% della base imponibile per i periodi d’imposta 2020 e 2021, ovvero durante il periodo pandemico.
Inoltre, i contribuenti che aderiscono al ravvedimento speciale possono regolarizzare il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025.
In alternativa, è possibile suddividere il pagamento in 24 rate mensili. È importante sottolineare che l’imposta dovuta deve superare mille euro.
Infine, dopo il pagamento dell’imposta dovuta non è più possibile rettificare i redditi d’impresa o di lavoro autonomo, né apportare variazioni sull'Iva, a eccezione dei casi particolari di decadenza dal concordato preventivo biennale.
A questo riguardo, è importante sottolineare che, in seguito al buon esito del concordato preventivo biennale (CPB) e all’adesione al ravvedimento speciale, esistono delle date fissate per gli accertamenti fiscali. In particolare, si considerano due condizioni:
Per maggiori dettagli si rimanda al concordato preventivo biennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 139 del 15-06-2024