Rogiti immobiliari: cosa cambia con il Ddl Lavoro? Ecco la novità che potrebbe rivoluzionare i rogiti immobiliari.
Rogiti immobiliari: cosa cambia con il Ddl Lavoro? Nel provvedimento in questione è presente una novità che potrebbe mutare il mondo dei rogiti immobiliari: non sarà più necessario per l’acquirente e per il venditore indicare gli importi delle provvigioni pagate agli agenti, ma occorrerà il numero di fattura e dichiarare che quanto pagato va a coincidere con l’ammontare del documento. Si deve riportare il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio.
Una scelta che va in controtendenza rispetto a quanto disposto dal DL n.223 dell’anno 2006 voluto dal ministro dello Sviluppo Economico Bersani. Tale rettifica ha la finalità di tutelare la privacy e la riservatezza riguardo gli aspetti di natura economica della prestazione di intermediazione, ma anche di preservare la libera trattativa tra professionista e cittadino. Sugli importi di mediazione da versare c’è una trattativa libera. Sono previste novità per i rogiti immobiliari: non sarà più necessario apporre gli importi delle provvigioni agli agenti al momento di acquisto/vendita di un immobile.
Si tratta di una novità presente nel DDL Lavoro, il quale è approdato al Senato. Si tratta di una rilevante novità che rivoluziona quanto previsto nel Decreto-Legge n. 223 dell’anno 2006: si tratta di una delle tante liberalizzazioni volute dal Ministro dello Sviluppo Economico Bersani. Con il contratto definitivo (rogito) si conclude la compravendita del bene immobiliare ed il venditore diventa il proprietario dello stesso pagandone il prezzo con le modalità definite nel contratto preliminare. L’atto consente di garantire la data certa di passaggio da un proprietario all’altro.
Quando si redige un atto che va a cedere un immobile è necessario dichiarare differenti informazioni: entrambe le parti devono dichiarare se si sono avvalse di un intermediario, ovvero di un agente. È necessario fornire i dati del titolare: partita iva, codice fiscale e ammontare della spesa sostenuta per l’attività. Il DDL Lavoro prevede di indicare quanto pagato agli intermediari, riportando il numero del documento fiscale e dichiarando che quanto pagato coincide con l’ammontare della fattura.
Tra gli altri obblighi da rispettare: riportare il numero di iscrizione al ruolo degli agenti in affari in mediazione e della Camera di Commercio. Resta rilevante riportare le modalità di pagamento analitiche al momento del rogito: il riferimento è agli estremi completi dei mezzi di pagamento (assegni e bonifici). L’indicazione delle modalità di pagamento riguarda le somme pagate all’atto, tra cui acconti e caparre.
In precedenza, la norma era stata pensata in chiave antievasione: devono essere indicate le spese per le provvigioni agli agenti su cui vige la detrazione fiscale del 19 percento. Venditore ed acquirente dichiaravano al momento del rogito quanto avevano pagato, dopo aver svolto una trattativa sull’importo da versare all’agente immobiliare.
La ragione di tale modifica risiede nella privacy da tutelare e nella riservatezza riguardo gli aspetti di natura economica della performance di mediazione. Sugli importi di intermediazione da versare c’è una negoziazione libera. Secondo il Presidente nazionale Fiaip la diffusione dell’obbligo di fatturazione elettronica ha fatto venire meno le riserve pregresse. Basta il riferimento al documento fiscale per ricostruire la catena dei pagamenti.
Nessun altro professionista coinvolto in una vendita indica in modo esplicito il proprio compenso. In sintesi, si può affermare che si assisterà ad un cambiamento significativo in quanto le provvigioni non saranno più indicate nei rogiti. In questo modo sarà migliorata l’interazione tra venditore ed acquirente e facilitata la riservatezza delle trattative. Grazie all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, sono venute meno le preoccupazioni pregresse. Adesso basta solo fare riferimento al documento fiscale.