Con il primo sì della Camera dei Deputati, la riforma della Giustizia targata Carlo Nordio ha fatto ufficialmente il primo passo avanti verso la sua approvazione.
Si tratta di un momento davvero storico: da almeno trent'anni, dall'inizio della Seconda Repubblica, si parla di riformare le norme costituzionali che regolano la magistratura italiana. E, con il passare degli anni, l'urgenza di rinnovarle si è fatta sempre più evidente.
L'Italia ha bisogno di un sistema giustizia più veloce, più giusto e, soprattutto, più trasparente.
Per questo, il centrodestra (ma non solo) mette in campo la separazione delle carriere dei magistrati, ma anche lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura al fine di contrastare le correnti, i veri e propri partiti politici in cui si dividono i giudici: un sistema che col tempo è degenerato e ha fatto crollare la fiducia degli italiani nei confronti delle toghe.
Per rendere la giustizia più affidabile, la riforma Nordio prevede, quindi, oltre la separazione delle carriere dei magistrati, anche lo sdoppiamento del Csm. Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo previsto dalla Costituzione e ha il compito di garantire l'indipendenza delle toghe. L'articolo 104 della nostra Carta, rifacendosi a uno dei cardini dello Stato di diritto e delle democrazie liberali dettato da Montesquieu, lo introduce subito dopo i principi generali che devono ispirare la vita dei nostri tribunali:
L'articolo 105 specifica il ruolo del Csm:
Soprattutto su questi due articoli della Costituzione, quindi, la riforma Nordio mette mano.
Premesso che la riforma Nordio non vuole intaccare l'indipendenza dei magistrati (del resto, non potrebbe perché andrebbe contro uno dei principi cardine del nostro ordinamento e risulterebbe incostituzionale), lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura è una conseguenza della separazione delle carriere.
Con la legge attualmente in vigore, alle toghe è consentito un solo passaggio tra quella inquirente e quella giudicante (o viceversa). Ma, con i settori completamente distinti, quindi, il Csm sarà diviso in due organi paralleli: si avrà il Csm giudicante e il Csm della magistratura requirente. Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica. Del primo farà parte di diritto il primo presidente della Cassazione. Del secondo, invece, il Procuratore generale della Cassazione.
E gli altri membri come saranno scelti? Qui viene il bello. O meglio: uno dei punti in realtà più controversi della riforma che sembra non convincere del tutto nemmeno i proponenti. Gli altri componenti dei Csm, secondo il testo passato a Montecitorio, dovrebbero essere sorteggiati per un terzo da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I parlamentari estrarranno i nomi di docenti universitari ordinari in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio. I restanti due terzi, invece, saranno sorteggiati tra i magistrati giudicanti per il Csm giudicante e tra i magistrati requirenti per il Csm requirente.
E insomma: pur di mettere fuori gioco le correnti, ci si affida alla dea bendata. Una soluzione troppo "grillina", a detta anche di un grande sostenitore della riforma come il presidente delle Camere penali Gian Domenico Caiazza
La riforma della separazione delle carriere, portata avanti con legge di iniziativa popolare in solitudine dai penalisti italiani, è stata approvata in prima lettura dalla camera dei Deputati. Una giornata importante per il Paese, una giornata storica per i penalisti italiani e i… pic.twitter.com/qcazHjRDeV
— Gian Domenico Caiazza (@gdcaiazza) January 17, 2025
Sta di fatto che, con il testo votato giovedì, i vicepresidenti di ciascuno dei Csm saranno eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco. Ma, per limare questo sistema affidato alla fortuna, si è pensato di specificare che i componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare al sorteggio successivo.
Il sorteggio, comunque, sarà alla base anche della designazione dei componenti dell'Alta Corte. Quest'organo è introdotto dalla riforma Nordio per esercitare la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari sia giudicanti che requirenti. Tra i suoi componenti, in ogni caso, ce ne saranno tre che saranno scelti senza sorteggio: saranno indicati dal Presidente della Repubblica giudicando il loro curriculum.