La detrazione fiscale del 75% per l'installazione di piattaforme elevatrici, introdotta dal Decreto Rilancio (articolo 119-ter del Decreto-Legge n. 34/2020), ha suscitato dibattiti tra i condomini, soprattutto in merito a chi abbia diritto a beneficiarne. La normativa prevede la possibilità di usufruire di questa detrazione per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Inizialmente prevista solo per l’anno 2022, l'agevolazione è stata successivamente estesa fino al 31 dicembre 2025 con la Legge n. 197/2022 (Bilancio 2023). L'articolo 119-ter del Decreto-Legge n. 34/2020 stabilisce una detrazione fiscale per le spese sostenute per opere di eliminazione delle barriere architettoniche. Questi interventi comprendono, ad esempio, l'installazione di ascensori, rampe, servoscala e piattaforme elevatrici.Tuttavia, è importante sottolineare che il beneficio fiscale non è automaticamente accessibile a tutti i condomini. Vediamo dunque chi ha diritto alla detrazione del 75% per l'istallazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice in condominio.
Nel caso concreto presentato a FiscoOggi, un contribuente ha chiesto:
"Se solo alcuni condomini partecipano alle spese per l'installazione di una piattaforma elevatrice, come viene distribuito il beneficio fiscale in base alla proprietà e all’utilizzo dell’impianto? Possono usufruire del beneficio fiscale sull'intero importo o solo sulla parte proporzionale ai loro millesimi?"
Quando si realizzano interventi edilizi volti a facilitare la mobilità delle persone disabili, come l'installazione di una piattaforma elevatrice, è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 75% sulle spese sostenute. Tuttavia, è lecito chiedersi come si applichi questa detrazione in un condominio su più piani, nel caso in cui solo alcuni condomini partecipino alle spese.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, come chiarito nella Risoluzione n. 336/2008, se un condomino disabile sostiene integralmente le spese per l'installazione di un impianto, come un montascale o una piattaforma elevatrice, ha diritto a ottenere la detrazione fiscale sull’intero importo versato. Questo perché l’impianto è considerato un ausilio necessario esclusivamente per il disabile e non un bene di uso comune per tutti i condomini. Di conseguenza, gli altri condomini non hanno né la necessità né l’interesse a utilizzarlo.
Nel caso in cui solo alcuni condomini contribuiscano alle spese per l'installazione di una piattaforma elevatrice, l’Agenzia delle Entrate, nelle Risposte n. 291/2022 e nella Circolare n. 7/2021, chiarisce che la detrazione fiscale spetta esclusivamente a coloro che hanno effettivamente sostenuto il costo dell’opera.
In questa situazione, non si applica una suddivisione in base ai millesimi di proprietà, poiché la detrazione è direttamente proporzionale alla quota di spesa effettivamente sostenuta. Pertanto, i condomini che hanno partecipato alle spese possono usufruire della detrazione fiscale del 75% sull'importo versato.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione del 75% può essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Secondo la normativa tributaria, la detrazione si applica su un importo massimo che varia a seconda del tipo di edificio. I limiti previsti sono i seguenti:
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia sarà pari al 36%, con un importo massimo di 48.000 euro. Tra gli interventi agevolabili rientrano quelli destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche, come ascensori, montacarichi e dispositivi idonei a favorire la mobilità delle persone con disabilità grave.
La detrazione fiscale del 75% per l'installazione di piattaforme elevatrici è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio e prorogata fino al 31 dicembre 2025. Questa misura è destinata all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti. Ecco i cinque punti principali da conoscere: