L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente aggiornato il modello per la comunicazione delle assenze ingiustificate per dimissioni di fatto dei lavoratori dipendenti.
La nuova versione risponde alle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro, che prevede la segnalazione da parte del datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro qualsiasi assenza ingiustificata superiore a 15 giorni.
Il modello aggiornato si riferisce alla comunicazione delle assenze ingiustificate per le dimissioni di fatto, ossia al caso in cui un lavoratore interrompe il proprio rapporto di lavoro senza giustificazione.
Con la nuova normativa, se un dipendente si assenta per più di 15 giorni senza fornire una valida motivazione, il datore di lavoro può segnalarlo all'Ispettorato del Lavoro.
In seguito, sarà possibile procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni di fatto, senza che il lavoratore possa invocare le tutele previste in caso di licenziamento, come la Naspi.
Le dimissioni di fatto si verificano quando il lavoratore adotta comportamenti che suggeriscono chiaramente l'intenzione di interrompere il rapporto di lavoro.
Ad esempio, un'assenza prolungata senza giustificazione costituisce un comportamento che può essere interpretato come una volontà di abbandonare il posto di lavoro. In questi casi, il datore di lavoro ha il diritto di segnalare l'assenza ingiustificata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e avviare il processo di cessazione del contratto.
Questa nuova norma ha come obiettivo quello di prevenire gli abusi da parte dei lavoratori, che potrebbero approfittare della normativa vigente per ottenere il licenziamento e, di conseguenza, usufruire indebitamente della disoccupazione.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025, ha aggiornato il modello di comunicazione per le assenze ingiustificate superiori a 15 giorni. In questi casi, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione all'Ispettorato territoriale del Lavoro.
Il modello ora consente di comunicare la risoluzione del contratto di lavoro in caso di assenza ingiustificata da parte del dipendente, che può essere anche superiore al termine stabilito dal CCNL applicato, o, in assenza di indicazioni contrattuali, ai 15 giorni previsti dalla legge.
Se l'Ispettorato accerta che l'assenza del lavoratore è ingiustificata, il datore di lavoro potrà procedere alla cessazione del rapporto di lavoro. Questo avviene tramite le dimissioni di fatto, con la conseguente perdita del diritto a ricevere tutele come la Naspi.
La Legge n. 203/2024 ha introdotto questa nuova procedura, consentendo al datore di lavoro di segnalare l'assenza ingiustificata oltre i 15 giorni previsti dal contratto collettivo. Le modalità di applicazione sono state chiarite dall'Ispettorato con le note n. 9740/2024 e n. 579/2025, con ulteriori dettagli forniti dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 6 del 27 marzo 2025.
I 15 giorni di assenza ingiustificata sono il termine legale minimo che attiva l'obbligo di segnalazione all'Ispettorato del Lavoro. Tuttavia, in alcuni casi, il CCNL può prevedere un termine superiore, in cui il datore di lavoro dovrà seguire le disposizioni specifiche del contratto collettivo.
Se il termine dell'assenza ingiustificata è inferiore, si dovrà comunque fare riferimento ai 15 giorni di legge. La segnalazione all'Ispettorato rappresenta anche l'inizio del periodo di 5 giorni che il datore di lavoro ha per inviare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.
La cessazione del rapporto di lavoro avrà effetto a partire dalla data indicata nel modulo UNILAV. Questa data non potrà essere antecedente alla data di comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Durante il periodo di assenza ingiustificata, il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere la retribuzione né a versare i contributi previdenziali.
In caso di impossibilità a giustificare l'assenza o di non aver potuto comunicare tempestivamente il motivo, sarà il dipendente a dover fornire le prove.