Silenzio, chi tace acconsente... Ed è legge. Questo è ciò che accade quando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdeR) non risponde entro 7 mesi e 10 giorni a una richiesta di sospensione: la cartella esattoriale si considera nulla. A stabilirlo è la Legge n. 228 del 2012, che regola il cosiddetto “provvedimento implicito” e sancisce un principio fondamentale: se l'amministrazione non replica nei tempi previsti, l'istanza del contribuente si intende accolta.
Si tratta di un meccanismo di sospensione automatica della riscossione, che, sebbene pochi lo conoscono, è tuttora valido e applicabile. Un vecchio strumento normativo, rimasto silente ma ancora efficace, che può rivelarsi decisivo per chi si trova ad affrontare una cartella esattoriale. Vediamo nel concreto come funziona.
L’applicazione di norme consolidate consente di ottenere la sospensione legale della riscossione. In concreto, la Legge n. 228 del 2012 permette al contribuente che ritiene infondata la richiesta di pagamento di presentare un atto di riesame in autotutela all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo l’annullamento totale o parziale della cartella, a seconda dei casi.
Questa istanza può essere presentata anche online, utilizzando il servizio messo a disposizione dall’AdeR nella sezione “Consegna documenti e istanze” dell'area riservata, accessibile tramite le credenziali digitali SPID o CIE.
Va sottolineato che la legge sulla sospensione legale non pregiudica i termini per presentare ricorso. Se l’ufficio accetta la richiesta di riesame in autotutela e annulla il credito, dovrà emettere un provvedimento di sgravio, ovvero la cancellazione del debito, e comunicarlo all’AdeR affinché proceda con l’eliminazione dal ruolo, fermando così ogni ulteriore azione di recupero del debito.
In alcuni casi, il provvedimento di sgravio può includere anche il rimborso delle somme già versate dal contribuente, qualora la cartella fosse stata saldata in precedenza.
Quando una cartella di pagamento risulta infondata, il contribuente ha la possibilità di presentare una richiesta di riesame in autotutela all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo l’annullamento totale o parziale del debito.
La legge prevede che l’Agenzia risponda entro 7 mesi e 10 giorni, ovvero 220 giorni complessivi. È importante che l’istanza di autotutela sia ben motivata, indicando le ragioni per cui la cartella è ritenuta errata, come ad esempio:
Il punto principale di questa procedura è l’annullamento del debito, che implica la cancellazione della cartella esattoriale dal ruolo. Se l’Agenzia non risponde entro il termine stabilito, si attiva il principio del silenzio-assenso, con l’effetto che la richiesta del contribuente si intende automaticamente accolta, e quindi il debito annullato.
Se l’istanza di autotutela viene rigettata, il contribuente ha a disposizione un rimedio preventivo: può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di risposta.
In alternativa, può continuare a contestare la cartella in altre sedi legali, seguendo il percorso previsto dalla normativa.
La richiesta di sospensione legale della cartella esattoriale deve essere sottoposta a un controllo da parte dell'ente che ha affidato il credito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La sospensione può essere richiesta in alcuni casi specifici, tra cui:
Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non riceve una risposta dall’ente creditore entro 220 giorni dalla presentazione dell’istanza, si attiva il principio del silenzio - assenso. In questo caso, il debito viene annullato automaticamente, a condizione che ricorrano i motivi previsti dalla legge.
Tuttavia, l’annullamento non si applica nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa in corso, o se la sentenza che ha annullato il credito non è ancora definitiva.
Se il contribuente fornisce documentazione falsa a supporto della richiesta di sospensione legale, le sanzioni possono essere severe. Sono previste multe che vanno dal 100% al 200% delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro, oltre a eventuali altre misure penali e amministrative.