Cosa si paga: imposte ipotecarie o catastali nella vendita della nuda proprietà unitamente al trasferimento dell’usufrutto a due acquirenti diversi? Quando, pur essendo incorporate in un unico negozio giuridico, queste operazioni diventano due atti distinti nel pagamento delle imposte? Sono domande tutt’altro che banali per i contribuenti. Non sempre, infatti, ciò che appare come un’unica cessione unitaria viene considerata tale.
Si tratta di un aspetto chiarito dalla normativa del TUIR e da diverse pronunce della Corte di Cassazione, che ha ribadito la necessità di operare con una tassazione autonoma qualora emerga, tra le due vendite, un distinto intento da parte delle parti coinvolte. Vediamo ora cosa dice l’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto riportato da fiscooggi.it, nella risposta n. 133 del 14 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate considera i casi in cui emerge la vendita della nuda proprietà e, contestualmente, il trasferimento dell’usufrutto a due soggetti diversi come assoggettati a tassazione autonoma ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, anche se considerati all'interno del medesimo rapporto giuridico.
In questo caso, infatti, il corrispettivo per la vendita dell'usufrutto è considerato un "reddito diverso", disciplinato dall'articolo 67, comma 1, lettera h) del TUIR.
Diversamente, la cessione della nuda proprietà potrebbe generare una plusvalenza tassabile, secondo le disposizioni dell’articolo 67, comma 1, lettera b), e dell’articolo 68 del TUIR, a condizione che avvenga entro cinque anni dall'acquisto.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, quando si verifica la vendita distinta della nuda proprietà di un immobile e, simultaneamente, il trasferimento dell'usufrutto a due soggetti diversi, ogni operazione viene considerata, ai fini fiscali, autonoma e indipendente.
In particolare, manca una dipendenza oggettiva tra le due operazioni, pertanto:
È importante sottolineare che, in merito a questa questione, sono state prese in esame sia le normative del TUIR sia varie pronunce della Corte di Cassazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, la vendita della nuda proprietà e il contemporaneo trasferimento dell'usufrutto a persone diverse rappresentano due atti separati, distinti tra loro, e quindi assoggettati ad autonoma tassazione, anche se compresi all’interno dello stesso negozio giuridico.
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 7154/2021 e n. 11922/2021, ha ribadito che, anche se la vendita avviene all'interno di un unico rapporto giuridico, non esiste una concatenazione oggettiva necessaria tra le due operazioni.
Dal contesto, infatti, emerge la volontà delle parti di procedere con due atti distinti. Per questo motivo, la vendita della nuda proprietà e il trasferimento dell’usufrutto vengono tassati separatamente.
Con le sentenze sopra citate, l’Agenzia delle Entrate si è allineata alle pronunce della Cassazione, confermando quanto segue:
Alla luce delle disposizioni normative (articolo 67, comma 1, lettere b) e h), e articolo 68 del TUIR) e delle pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze n. 7154/2021 e n. 11922/2021), l’Agenzia delle Entrate si è uniformata alla giurisprudenza, chiarendo che, nel caso in cui il contribuente decida di procedere separatamente con la vendita della nuda proprietà e, contemporaneamente, con quella dell’usufrutto a soggetti diversi, si determinano effetti fiscali differenti per ciascun atto.
L’aspetto principale per il contribuente riguarda l’applicazione di diverse imposte, anche qualora le operazioni siano racchiuse in un unico negozio giuridico.
Pertanto, dovranno essere regolarizzate separatamente: