La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto rilevanti modifiche in merito alla tassazione degli immobili e delle attività finanziarie detenute all'estero. Queste novità hanno un impatto significativo sui contribuenti italiani, motivo per cui è fondamentale comprendere nel dettaglio le implicazioni di tali cambiamenti. In questo articolo, andremo a scoprire quali sono le modifiche relative all’Imposta sugli Immobili all'Estero (IVIE) e all’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE).
Stando alla recente Manovra, sono stati decisi degli aumenti per quanto riguarda IVIE e IVAFE. Prima di analizzarli nel dettaglio, andiamo a vedere cosa sono esattamente IVIE e IVAFE, chi ne è soggetto e quali sono le modifiche intercorse nel 2024.
L'IVIE è un'imposta che riguarda i cittadini italiani residenti che possiedono immobili all'estero. La sua applicazione è vasta e comprende diversi tipi di immobili e diritti reali. Pertanto, questa imposta riguarda non solo i proprietari di fabbricati e terreni, ma anche coloro che detengono diritti reali quali usufrutto o abitazione, nonché coloro che hanno concessioni su aree demaniali e locatari di immobili in leasing finanziario. Originariamente istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011, questa imposta ha subito varie modifiche nel corso degli anni, l'ultima delle quali è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.
Una notevole eccezione nell'applicazione dell'IVIE riguarda gli immobili adibiti a residenza principale e la casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio. Per questi immobili, a patto che non siano classificati nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9), non si applica l'IVIE. Inoltre, dal 2020, la sfera dei soggetti passivi di questa imposta si è ampliata includendo enti non commerciali e certe forme societarie residenti in Italia.
La base imponibile per il calcolo dell'IVIE varia in funzione della localizzazione dell'immobile. Per gli immobili situati nei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo, si utilizza il valore catastale, seguendo una procedura analoga a quella dell'IMU in Italia. Al contrario, per gli immobili situati in altri Stati, si considera il costo di acquisto o il valore di mercato.
Le aliquote dell'IVIE hanno subito una modifica importante nel 2024. In precedenza, l'aliquota ordinaria era dello 0,76% del valore dell'immobile. Tuttavia, con l'introduzione della Legge di Bilancio 2024, questa aliquota è stata incrementata all'1,06%, con l'obiettivo di allinearla alla tassazione degli immobili in Italia. Per gli immobili adibiti a residenza principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si applica un'aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità di detrarre fino a 200 euro.
Un aspetto importante da considerare è la possibilità di dedurre dall'IVIE l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui si trova l'immobile. Inoltre, per gli immobili situati nei Paesi dell'UE o dello Spazio economico europeo che garantiscono uno scambio di informazioni adeguato, è possibile detrarre anche l'eccedenza di imposta reddituale estera non utilizzata come credito Irpef.
L'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE) è un tributo che interessa i residenti fiscali in Italia che possiedono attività finanziarie fuori dai confini nazionali. Queste includono conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari vari. Dal 2020, la normativa sull'IVAFE si è estesa anche a enti non commerciali e società semplici residenti in Italia, conformemente agli obblighi di dichiarazione dettati dall'articolo 4 del DL n. 167/1990, conosciuto come monitoraggio fiscale.
La base imponibile per il calcolo dell'IVAFE si basa sul valore di mercato per i prodotti finanziari quotati e sul valore nominale per azioni, obbligazioni e altri strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Fino al 31 dicembre 2023, l'aliquota era fissata al 2 per mille annuo. Tuttavia, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, si assiste a un significativo aumento, portando l'aliquota al 4 per mille.
Per quanto riguarda la base imponibile dell'IVAFE, questa è determinata dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia, come stabilito dall'articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, calcolata al 4 per mille del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio, l'imposta è fissata in misura fissa. È importante notare che dall'IVAFE si può dedurre un credito d'imposta pari all'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero dove si trovano i prodotti finanziari.
Con le modifiche del 2024, l'aliquota dell'IVAFE, come anticipato, è stata aumentata dal 2 al 4 per mille annuo sui prodotti finanziari detenuti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, secondo il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e sue modifiche. Tuttavia, a seguito del dm del 20 luglio 2023, la Svizzera è stata esclusa dall'elenco dei territori black list, pertanto l'aumento dell'aliquota non riguarderà i titoli detenuti in tale Stato.
L’incremento dell’aliquota riguarda le attività finanziarie detenute nei seguenti Paesi: