Nel 2024, l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica a favore di tutte le persone in possesso del requisito sanitario. La prestazione, non condizionata dall'età anagrafica, viene erogata indipendentemente dal reddito ISEE, non è reversibile ed è concessa in favore di mutilati o invalidi totali. La commissione medica ASL – INPS certifica la presenza del requisito sanitario che rende impossibile deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ma è destinata anche a coloro ai quali viene certificata l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
I beneficiari ricevettero l'indennità per un periodo di 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. In alcuni casi, in via del tutto eccezionale, l'erogazione parte dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile. Per il 2024, l'importo dell'indennità di accompagnamento è pari a 531,76 euro.
L'INPS riconosce l'indennità alle persone che rientrano nei requisiti di seguito elencati:
L'INPS sospende l'indennità in presenza di un ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni. Inoltre, l'accompagno non è compatibile con le prestazioni rilasciate per invalidità riconosciute per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Le persone possono scegliere l'accesso al trattamento che ritengono più vantaggioso.
L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa; pertanto, possono richiedere il beneficio i lavoratori dipendenti o autonomi, e con la titolarità di una patente speciale.
L'accompagnamento risulta perfettamente compatibile, nonché cumulabile con l'indennità di comunicazione e l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto, a condizione che risultino riconosciute per distinte minorazioni, singolarmente per lo status di invalidità (soggetti pluriminorati).
Come detto, la domanda può essere trasmessa in via telematica al sito online dell'INPS nell'area "Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accertamento sanitario", se in possesso delle credenziali digitali SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile presentare la domanda attraverso un ente di patronato o un'associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). Per i minori, non sono ammesse le credenziali dei genitori, ma è indispensabile utilizzare le credenziali del minore.
L'INPS ricorda che, con l'eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
È indispensabile considerare che per ottenere la prestazione è necessario che risulti accertato il requisito sanitario della minorazione, rilasciato dalla commissione medica ASL – INPS.
La domanda può essere presentata in via telematica sul sito dell'INPS, oppure attraverso un ente di patronato o un'associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). Nella domanda richiesta di avvio al riconoscimento, andranno elencate le seguenti informazioni:
Per i minori, è necessario compilare il modello AP70. La Commissione medica ASL - INPS trasmette il verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC, se fornito dall'utente e visibile nel proprio cassetto previdenziale.