10 Feb, 2024 - 12:41

Concordato preventivo biennale: cause ed effetti di cessazione e decadenza per partita IVA e forfettari. Normativa e prassi

Concordato preventivo biennale: cause ed effetti di cessazione e decadenza per partita IVA e forfettari. Normativa e prassi

Concordato preventivo biennale: cause ed effetti della cessazione e decadenza. Sono ancora molte le partite IVA e forfettari che non si accordano con il fisco. Alcuni temono che l’adesione attivi i controlli fuori dai periodi concordati, altri invece nutrono seri dubbi sulla benevolenza del sistema. D’altra parte, alcuni hanno pagato amaramente gli errori commessi nei confronti del fisco, anche se la clemenza sembra stranamente agganciata a un sistema rigido creato per scovare gli evasori.

Concordato preventivo biennale: cessazione e decadenza

 Il concordato preventivo biennale è un accordo fatto con il fisco. Serve a prevedere in anticipo il reddito generato da chi ha una partita IVA o è forfettario, per un periodo di imposta stabilito in precedenza.

È importante sapere che l'accordo si basa sui dati presenti nell'Anagrafe tributaria, incluso quelli forniti dal contribuente stesso.

Tecnicamente, il concordato preventivo biennale è una proposta fatta dal fisco al contribuente. Chi accetta può ottenere vantaggi fiscali garantiti. In pratica, l'accordo evita che ci siano controlli fiscali presumibili per il periodo di imposta concordato.

A prima vista, sembra che tutto sia vantaggioso per il contribuente, evitando così problemi con il fisco. Ma, ovviamente, ci sono sempre delle perplessità. Ecco perché riportiamo qui le disposizioni normative dell'articolo 12 nella loro interezza:

 L’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati con l’Amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato. L’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato.

A chi spetta l’accordo

 Possono aderire all'accordo preventivo biennale i soggetti di seguito indicati:

  • Imprese individuali;
  • Soggetti IRES;
  • Società personali con tassazione in capo ai soci;
  • Forfettari.

Chi richiede l'applicazione ISA non è condizionato ai limiti di punteggio, a patto che risulti approvato dagli indici sintetici di affidabilità (ISA) e che non ci siano debiti tributari relativi al periodo di imposta antecedente quello di ingresso nel concordato biennale

Come si chiude la procedura di concordato preventivo?

 Secondo quanto riportato nell'articolo 21 in merito alle condizioni per le quali il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50);
  • il contribuente cessa l’attività.

Quando si attiva la decadenza dal concordato preventivo biennale?

 In base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 22, il contribuente decade dai benefici prodotti dal concordato preventivo biennale per entrambi i periodi di imposta della sua durata se si verificano una delle seguenti condizioni:

  • per attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per specifici importi, ovvero la commissione di violazioni qualificate ex lege come di non lieve entità;
  • la modifica o integrazione delle dichiarazioni, con quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quanto accettato nella proposta di concordato;
  • la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal concordato, presenza di debiti tributari;
  • l’omissione del versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al concordato.

Oltre alla decorrenza del termine biennale e alla cessazione di efficacia, sono diverse le ipotesi di decadenza dai benefici del concordato per entrambi i periodi di imposta della sua durata. Nello specifico, di seguito alcuni casi:

  • a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (di cui al successivo comma 2);
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi (ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che consente l’integrazione delle dichiarazioni), i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • ricorre una delle ipotesi di esclusione dal concordato (di cui all’articolo 11 dello schema) ovvero il contribuente presenti debiti tributari (requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b);
  • è omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale
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Antonella Tortora
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